Registrazione del preliminare di compravendita

Registrazione del preliminare di compravendita

Quando si decide di acquistare o vendere un immobile, il percorso verso il rogito notarile raramente avviene in un unico passo. Nella maggior parte delle compravendite italiane esiste un passaggio intermedio — spesso sottovalutato nei suoi aspetti fiscali — che impegna formalmente le parti ben prima della firma definitiva: il contratto preliminare di compravendita. Questo accordo, comunemente noto come “compromesso”, non è una semplice promessa informale: è un atto giuridico vincolante che la legge obbliga a registrare presso l’Agenzia delle Entrate entro termini precisi.

Molti venditori e acquirenti ignorano questo obbligo, o lo considerano una formalità secondaria da rimandare. È un errore che può costare caro: la mancata registrazione del preliminare di compravendita configura un’evasione fiscale, espone le parti a sanzioni amministrative significative e — cosa non meno importante — priva l’acquirente di una tutela fondamentale nel caso in cui qualcosa vada storto prima del rogito.

In questa guida troverete tutto ciò che è necessario sapere sulla registrazione del contratto preliminare di compravendita immobiliare: che cos’è, perché deve essere registrato, entro quanto tempo, quali imposte sono dovute, quali sanzioni si rischiano e come rimediare in caso di ritardo.

Preliminare di compravendita

Che cos’è il contratto preliminare di compravendita

Il contratto preliminare di compravendita è l’accordo con cui venditore e acquirente si obbligano reciprocamente a stipulare in futuro il contratto definitivo di compravendita — il cosiddetto rogito notarile. Non trasferisce ancora la proprietà dell’immobile, ma crea un vincolo giuridico tra le parti: nessuna di esse può liberamente recedere dall’accordo senza conseguenze.

Dal punto di vista giuridico, il riferimento normativo è l’articolo 1351 del Codice Civile, secondo il quale il contratto preliminare deve essere redatto nella stessa forma prescritta dalla legge per il contratto definitivo, a pena di nullità. Trattandosi di un contratto che ha per oggetto un diritto reale immobiliare, il preliminare deve quindi essere redatto obbligatoriamente in forma scritta.

Nel contratto preliminare vengono già definiti gli elementi essenziali dell’operazione: il prezzo di vendita, le modalità di pagamento, la descrizione dell’immobile, i termini entro cui si prevede di stipulare il rogito e, spesso, le condizioni sospensive eventualmente pattuite (come l’ottenimento del mutuo). È un documento che ha, a tutti gli effetti, la forza di un accordo contrattuale pienamente vincolante.

Perché viene chiamato “compromesso”

Il termine “compromesso” è entrato nel linguaggio comune per indicare il contratto preliminare, ed è talmente diffuso da essere ormai universalmente compreso, anche se non corrisponde a una definizione giuridica precisa. L’origine del termine riflette l’idea di un accordo raggiunto tra le parti dopo trattative e concessioni reciproche — un punto di incontro, appunto, che formalizza l’intesa prima del passaggio definitivo di proprietà.

Non esiste alcuna differenza sostanziale tra “compromesso” e “contratto preliminare di compravendita”: si tratta dello stesso atto, designato con due nomi diversi. Nei documenti ufficiali, negli atti notarili e nelle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, la denominazione corretta è “contratto preliminare di compravendita“.

Perché il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato

L’obbligo di registrazione del contratto preliminare di compravendita non nasce da una scelta delle parti, ma è imposto direttamente dalla legge. Il Testo Unico dell’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) include i contratti preliminari di ogni specie tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, indipendentemente dalla forma con cui sono stati redatti. Anche un semplice accordo scritto tra privati, senza alcun notaio, deve essere registrato.

Va chiarito subito un aspetto che spesso genera confusione: la registrazione è un adempimento di natura fiscale, non civilistica. Ciò significa che un contratto preliminare non registrato rimane giuridicamente valido e vincolante tra le parti — non è nullo. Tuttavia, chi non provvede alla registrazione commette un’evasione fiscale, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di sanzioni e recupero delle imposte non versate.

Detto questo, la registrazione offre anche un vantaggio pratico di grande importanza: attribuisce al contratto una data certa, opponibile a terzi. Questo significa che, in caso di fallimento del venditore, pignoramento dell’immobile o altri eventi pregiudizievoli successivi alla firma del preliminare, l’acquirente che ha regolarmente registrato il contratto può far valere i propri diritti con una priorità temporale documentabile.


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Entro quali termini deve essere registrato il preliminare di compravendita

I termini per la registrazione del preliminare di compravendita variano in base alla forma con cui è stato redatto il contratto. A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 73/2022 (articolo 14), i termini vigenti sono i seguenti:

Il termine generale è di 30 giorni dalla sottoscrizione. Questo vale per tutti i contratti preliminari, indipendentemente dal fatto che siano redatti come semplice scrittura privata tra le parti o come scrittura privata autenticata o atto pubblico con intervento di un notaio. In quest’ultimo caso, provvede il notaio stesso a richiedere la registrazione entro i 30 giorni.

Per i contratti stipulati all’estero che riguardano immobili situati in Italia, il termine è di 60 giorni dalla sottoscrizione.

Prima dell’entrata in vigore del D.L. 73/2022, il termine era di 20 giorni dalla sottoscrizione per le scritture private non autenticate. È quindi importante fare riferimento alla normativa vigente al momento della firma del contratto, soprattutto per preliminari stipulati in passato.

Chi è tenuto alla registrazione del preliminare di compravendita

L’obbligo di registrazione ricade su più soggetti in modo solidale, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 10 del Testo Unico dell’imposta di registro (D.P.R. 131/1986).

In primo luogo, sono obbligati i contraenti — ovvero venditore e acquirente — che hanno firmato il contratto. Entrambi rispondono in solido per l’adempimento dell’obbligo fiscale: se uno non provvede, l’altro ne risponde ugualmente davanti all’Agenzia delle Entrate.

Se il preliminare è stato stipulato con l’intervento di un notaio (come atto pubblico o scrittura privata autenticata), la responsabilità della registrazione spetta al notaio, che è tenuto a provvedervi entro 30 giorni.

Vi è poi un terzo soggetto obbligato, introdotto dalla Legge 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007): l’agente immobiliare. Quando il contratto preliminare è stato concluso con l’intervento di un mediatore immobiliare, quest’ultimo è tenuto a richiedere la registrazione ed è responsabile in solido con le parti per il pagamento dell’imposta. Questo obbligo si estende anche alla proposta di acquisto accettata, quando le clausole in essa contenute siano di per sé sufficienti a determinare la conclusione di un contratto preliminare.

Quali imposte sono dovute in sede di registrazione

La registrazione del contratto preliminare di compravendita comporta il versamento di alcune imposte, il cui importo varia in funzione del contenuto del contratto. Le voci principali sono le seguenti.

Imposta di registro in misura fissa: per tutti i contratti preliminari è dovuta un’imposta di registro fissa di 200 euro, indipendentemente dal valore dell’immobile o dal prezzo pattuito.

Imposta di bollo: è dovuta nella misura di 16 euro ogni 4 facciate scritte e comunque ogni 100 righe. Se il contratto è formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l’imposta di bollo è invece di 155 euro.

Imposta proporzionale su caparra confirmatoria e acconti di prezzo: se nel contratto preliminare sono previste somme versate a titolo di caparra confirmatoria o di acconto sul prezzo, è dovuta un’imposta di registro proporzionale. A partire dal 1° gennaio 2025, in virtù delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 139/2024, questa imposta è unificata all’aliquota dello 0,5% sia per la caparra confirmatoria sia per gli acconti di prezzo non soggetti a IVA. Si tratta di una novità rilevante rispetto alla normativa previgente.

Importante: le imposte proporzionali versate in sede di registrazione del preliminare non rappresentano un costo aggiuntivo definitivo: vengono imputate e scomputate dall’imposta di registro dovuta al momento della registrazione del contratto definitivo. Non si pagano due volte.

La differenza tra imposta fissa, imposta sulla caparra e imposta sugli acconti

Per comprendere correttamente l’onere fiscale connesso alla registrazione del preliminare, è utile distinguere con precisione le tre componenti principali.

L’imposta di registro in misura fissa (200 euro) è dovuta sempre, a prescindere da tutto. Riguarda la registrazione dell’atto in sé e non è collegata ad alcun importo economico indicato nel contratto.

L’imposta sulla caparra confirmatoria è una delle novità più significative rispetto alla struttura contrattuale. La caparra confirmatoria è una somma che l’acquirente versa al momento della firma del preliminare come garanzia dell’impegno assunto: se è l’acquirente a recedere ingiustificatamente, il venditore ha diritto a trattenerla; se invece è il venditore a non adempiere, è tenuto a restituire il doppio della caparra ricevuta. Dal punto di vista fiscale, la caparra confirmatoria non è mai soggetta a IVA, ed è quindi sempre assoggettata all’imposta di registro proporzionale nella misura dello 0,5%.

L’imposta sugli acconti di prezzo riguarda invece le somme versate in anticipazione del prezzo pattuito. Dal punto di vista economico, un acconto riduce il saldo residuo dovuto al rogito, ma non svolge la funzione di garanzia tipica della caparra. Dal 1° gennaio 2025, per i contratti stipulati a partire da tale data, l’aliquota sugli acconti non soggetti a IVA è stata ridotta dal precedente 3% allo 0,5%, uniformandola a quella della caparra confirmatoria. Quando invece l’acconto è soggetto a IVA — come accade tipicamente negli acquisti da impresa di costruzione — l’acconto va fatturato con applicazione dell’IVA e l’imposta di registro è dovuta solo in misura fissa (200 euro), non proporzionale.

A titolo di esempio pratico: un preliminare firmato il 15 marzo 2025, con un acconto di 30.000 euro e una caparra confirmatoria di 15.000 euro (entrambi non soggetti a IVA), comporta il versamento di 200 euro di imposta fissa, più 150 euro sull’acconto (0,5% di 30.000) e 75 euro sulla caparra (0,5% di 15.000), per un totale di 425 euro oltre all’imposta di bollo.


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Registrazione e trascrizione: due adempimenti diversi

È fondamentale non confondere la registrazione del contratto preliminare con la sua trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari. Si tratta di due adempimenti completamente distinti, con natura, finalità ed effetti diversi.

La registrazione è un obbligo fiscale: avviene presso l’Agenzia delle Entrate, ha lo scopo di dare rilevanza tributaria all’atto e attribuisce al contratto una data certa. È obbligatoria per legge entro i termini già descritti.

La trascrizione, disciplinata dall’articolo 2645-bis del Codice Civile, è invece un atto di pubblicità immobiliare: avviene presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (oggi gestita dall’Agenzia delle Entrate — Territorio) e rende il contratto opponibile ai terzi. La trascrizione del preliminare è possibile solo se il contratto è stato redatto da un notaio come atto pubblico o scrittura privata autenticata, e non è obbligatoria — è però fortemente consigliata, soprattutto per tutelare l’acquirente.

L’effetto della trascrizione è quello cosiddetto “prenotativo”: protegge l’acquirente da ipoteche, pignoramenti, ulteriori vendite o altri atti pregiudizievoli che il venditore potrebbe compiere sull’immobile dopo la firma del preliminare. Questo effetto si estingue se il contratto definitivo non viene trascritto entro un anno dalla data prevista nel preliminare, e comunque entro tre anni dalla trascrizione del preliminare stesso.

Un contratto preliminare non registrato può anche non essere opponibile ai creditori del venditore in caso di procedure esecutive o fallimentari: l’acquirente, pur avendo pagato una caparra o un acconto, rischia di vedersi superato dai creditori che vantano diritti sull’immobile.

Le sanzioni in caso di mancata o tardiva registrazione

L’omissione della registrazione del contratto preliminare di compravendita non è priva di conseguenze. L’Agenzia delle Entrate può agire per recuperare le imposte non versate e applicare le relative sanzioni amministrative, disciplinate dall’articolo 69 del Testo Unico dell’imposta di registro (D.P.R. 131/1986), come modificato dal D.Lgs. 158/2015.

In caso di mancata registrazione o di registrazione effettuata con ritardo superiore a 30 giorni rispetto alla scadenza, la sanzione amministrativa va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.

Se invece la registrazione avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni, si applica una sanzione ridotta, compresa tra il 60% e il 120% dell’imposta, con un minimo di 200 euro.

A queste sanzioni si aggiungono gli interessi moratori sull’imposta non versata nei termini, calcolati al tasso legale vigente.

Vale la pena sottolineare che le sanzioni si calcolano sull’imposta dovuta: se l’imposta fissa è di 200 euro e non è stato versato nulla, la sanzione minima in caso di registrazione tardiva oltre i 30 giorni è comunque di 240 euro (120% di 200 euro). Se invece nel contratto è prevista una caparra consistente o un acconto significativo, l’imposta proporzionale può essere rilevante e le sanzioni conseguenti proporzionalmente più elevate.

Il ravvedimento operoso: come rimediare al ritardo

Chi si accorge di non aver registrato il contratto preliminare nei termini previsti, o di aver versato un’imposta insufficiente, ha la possibilità di rimediare autonomamente attraverso il ravvedimento operoso, istituto disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Il ravvedimento operoso consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione fiscale, versando l’imposta dovuta, gli interessi legali maturati e una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. L’entità della riduzione dipende dal tempo trascorso dalla violazione: in generale, più tempestiva è la regolarizzazione, minore è la sanzione ridotta da corrispondere. Le percentuali di riduzione aumentano progressivamente in funzione del ritardo accumulato.

Il ravvedimento è possibile, in linea generale, entro il termine di prescrizione o decadenza dell’azione accertativa dell’Agenzia delle Entrate, salvo che la violazione non sia già stata constatata o che siano già iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

È fortemente consigliabile, in caso di violazione, rivolgersi a un commercialista, a un CAF o a un professionista qualificato per calcolare correttamente gli importi dovuti e procedere alla regolarizzazione in modo completo e formalmente corretto.

Perché la registrazione tutela sia venditore sia acquirente

Al di là dell’obbligo di legge, la registrazione del preliminare di compravendita è un atto nell’interesse concreto di entrambe le parti.

Per l’acquirente, la registrazione garantisce la data certa del contratto. Nel caso in cui il venditore fallisca, venga pignorato o compia atti dispositivi sull’immobile dopo la firma del preliminare, il compratore che ha un contratto registrato può dimostrare la priorità temporale del proprio accordo. Senza registrazione, la tutela è molto più debole: i creditori del venditore potrebbero prevalere sull’acquirente, anche se quest’ultimo ha già versato una caparra o un acconto.

Per il venditore, la registrazione certifica formalmente l’esistenza e il contenuto dell’accordo raggiunto con l’acquirente. In caso di contestazioni future sull’interpretazione del contratto, sulla data della firma o sugli importi pattuiti, la registrazione offre una prova documentale incontestabile.

Entrambe le parti, infine, evitano il rischio di sanzioni fiscali e di eventuali accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, che potrebbero rendere il percorso verso il rogito più complicato e costoso del previsto.

Il ruolo dell’agente immobiliare nella registrazione

Quando la compravendita avviene con il coinvolgimento di un mediatore immobiliare, il ruolo dell’agente non si esaurisce con la firma del contratto. La Legge 296/2006 ha esteso agli agenti immobiliari iscritti alla Camera di Commercio l’obbligo di richiedere materialmente la registrazione del contratto preliminare concluso grazie alla loro attività di mediazione.

È però fondamentale chiarire un aspetto che genera spesso confusione: l’agente immobiliare è obbligato a curare l’adempimento della registrazione, ma le imposte dovute rimangono a carico delle parti contraenti — venditore e acquirente — non dell’agente. Il costo fiscale della registrazione (imposta fissa, imposta sulla caparra, imposta sugli acconti) spetta a chi ha firmato il contratto, secondo gli accordi tra loro intercorsi.

La responsabilità solidale dell’agente verso l’Agenzia delle Entrate opera su un piano diverso: è un meccanismo di garanzia nell’interesse del Fisco. Significa che se le imposte non vengono versate dalle parti, l’Agenzia delle Entrate può rivalersi anche sull’agente per recuperarle. In quel caso, tuttavia, l’agente ha pieno diritto di rivalsa nei confronti delle parti per quanto anticipato o versato in loro vece.

In pratica il flusso è il seguente: l’agente cura la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e raccoglie dalle parti le somme necessarie per le imposte; le parti le versano direttamente o le rimborsano all’agente se questi le ha anticipate. L’obbligo di registrazione sussiste anche per la proposta di acquisto accettata, quando questa sia di per sé sufficiente a determinare la conclusione di un affare, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 63/E del 25 febbraio 2008.

Un agente immobiliare serio e qualificato gestisce questo adempimento come parte integrante del proprio servizio: seguire le parti nella registrazione del preliminare, spiegare loro le imposte dovute e verificare che l’adempimento avvenga nei termini sono attività che rientrano nella corretta conduzione professionale di una compravendita immobiliare.


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Conclusione: un adempimento da non trascurare

La registrazione del contratto preliminare di compravendita non è una formalità burocratica da rimandare. È un obbligo previsto dalla legge, con termini precisi e sanzioni significative in caso di inadempimento. Ignorarlo — anche solo per disinformazione o per la convinzione che “tanto non succede niente” — può generare costi aggiuntivi, complicazioni fiscali e, nella peggiore delle ipotesi, una perdita concreta di tutele legali nel momento in cui si avrebbe più bisogno di protezione.

Ogni compravendita immobiliare ha le sue specificità: il tipo di contratto, la presenza o meno di un agente, l’importo della caparra, il regime IVA applicabile, la data di stipula. Prima di firmare qualsiasi accordo preliminare, è sempre consigliabile affidarsi a professionisti qualificati che possano orientarsi correttamente tra le norme vigenti e guidare le parti in ogni passaggio della compravendita, dalla firma del compromesso alla stipula del rogito.


Fonti: Agenzia delle Entrate – Prima dell’acquisto è bene: guida per l’acquisto della casa, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Decreto Legislativo n. 139/2024, Decreto Legge n. 73/2022, art. 14, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 46