Vendere casa e incassare più di quanto si è speso non è sempre un’operazione “gratuita” dal punto di vista fiscale. In certi casi, il Fisco vuole la sua parte su quel guadagno: si tratta della plusvalenza immobiliare, uno degli aspetti più fraintesi e sottovalutati di una compravendita. Capire esattamente quando matura, come si calcola e quando invece si è completamente esenti può fare la differenza di decine di migliaia di euro.
In questa guida trovi tutto quello che devi sapere sulla plusvalenza da vendita casa, aggiornata con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 e 2025.
- Che Cos’è la Plusvalenza Immobiliare
- La Normativa di Riferimento: TUIR, Art. 67 e 68
- Quando Matura la Plusvalenza: i Casi in cui si Paga
- Quando NON si Paga la Plusvalenza: le Esenzioni
- Come Si Calcola la Plusvalenza Immobiliare
- La Tassazione: Imposta Sostitutiva o IRPEF Ordinaria?
- La Plusvalenza da Superbonus: La Novità Più Importante degli Ultimi Anni
- Plusvalenza su Terreni Edificabili: Regole Speciali
- Un Esempio Completo di Calcolo
- Come si Paga la Plusvalenza: Procedura Pratica
- Consigli Pratici Prima di Vendere
- Riepilogo: Tabella delle Principali Situazioni
- Conclusioni

Che Cos’è la Plusvalenza Immobiliare
La plusvalenza immobiliare è il guadagno generato dalla vendita di un immobile — che si tratti di un appartamento, una casa, una villa, un edificio o un terreno. È data dalla differenza positiva tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto.
In sostanza: se hai comprato un appartamento a 200.000 € e lo rivendi a 260.000 €, hai realizzato una plusvalenza di 60.000 €. Ma questa cifra non coincide necessariamente con quella tassabile, perché esistono spese e costi che puoi detrarre dal calcolo.
La distinzione più importante è tra privati e aziende. Per una persona fisica la plusvalenza può essere tassata solo in determinate condizioni — per esempio, se la vendita avviene entro un certo periodo. Per un’impresa, invece, la plusvalenza rientra normalmente nel reddito d’impresa e segue logiche fiscali e contabili diverse.
Questa guida si concentra sul regime applicabile alle persone fisiche, che è il caso più comune nella compravendita immobiliare tra privati.
La Normativa di Riferimento: TUIR, Art. 67 e 68
La normativa di riferimento è il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), agli articoli 67 e 68, aggiornata all’art. 18 della Legge n. 213/23 in merito alla plusvalenza derivata da interventi del Superbonus 110%.
Le ipotesi di tassazione delle plusvalenze sono tassative e non sono individuate facendo riferimento genericamente a un intento speculativo presunto. L’art. 67 TUIR lett. b) prevede che la rivendita infraquinquennale evidenzi un programma speculativo considerato dal punto di vista più oggettivo che soggettivo.
In termini pratici, la legge non tassa ogni guadagno immobiliare, ma solo quelli che rispondono a specifici criteri temporali e di utilizzo dell’immobile.
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Quando Matura la Plusvalenza immobiliare: i Casi in cui si Paga
La plusvalenza vendita casa non scatta in automatico ogni volta che si vende un immobile. La tassazione è dovuta solo nei seguenti casi specifici.
Vendita entro 5 anni dall’acquisto. La normativa italiana prevede che non ci sia tassazione se sono passati più di 5 anni tra l’acquisto e la vendita dell’immobile, e nessuna tassazione se l’immobile venduto è stato la prima casa (residenza principale) per la maggior parte del periodo di possesso, anche se la vendita avviene prima dei 5 anni.
Terreni edificabili: sempre tassati. La plusvalenza derivante dalla vendita di fabbricati o terreni agricoli è tassata solo nelle ipotesi specificamente previste, mentre è sempre tassata quella derivante dalla vendita di terreni edificabili. Questo indipendentemente da quanti anni siano passati dall’acquisto.
Immobili ristrutturati con il Superbonus: regola dei 10 anni. La Legge di Bilancio 2024 ha instaurato una nuova tipologia di plusvalenza immobiliare che riguarda la cessione di immobili sottoposti a lavori svolti beneficiando del Superbonus nel momento in cui gli interventi risultano conclusi da meno di 10 anni. Dal 1 gennaio 2024, sulla plusvalenza dovuta all’operazione di vendita si applica un’aliquota del 26%.
Quando NON si Paga la Plusvalenza immobiliare: le Esenzioni
Esistono situazioni in cui il guadagno dalla vendita di un immobile è completamente esente da tassazione.
Prima casa con residenza. Se stai vendendo la tua prima casa a meno di 5 anni dall’acquisto e ci hai abitato per più della metà del tempo intercorso tra acquisto e vendita, il guadagno è esentasse. Se invece si tratta di una seconda casa dove non ci hai vissuto o ci hai vissuto meno di metà del tempo, allora il guadagno rappresenta plusvalenza e va tassato — sempre se vendi entro 5 anni.
Vendita dopo 5 anni. Se vendi un immobile (prima o seconda casa) trascorsi almeno 5 anni dall’acquisto, non è dovuta alcuna imposta sulla plusvalenza. Questo è il caso più frequente e riguarda la stragrande maggioranza delle compravendite tra privati.
Immobili ricevuti per successione. In caso di successione (eredità), per le persone fisiche, la plusvalenza è in generale non imponibile. Il motivo è che non c’è stato un vero acquisto, quindi non si configura una differenza di prezzo imponibile.
Attenzione alla donazione. Il caso della donazione è diverso dall’eredità. Per il calcolo dei 5 anni si fa riferimento alla data di acquisto originaria del donante, non a quella della donazione stessa. Gli immobili ereditati non generano plusvalenza tassabile. In caso di donazione, invece, l’Agenzia delle Entrate considera il valore di acquisto originario del donante.
Esenzioni per il Superbonus. La plusvalenza da Superbonus non si paga per gli immobili che, per la maggior parte dei 10 anni precedenti la cessione, sono stati adibiti ad abitazione principale dal venditore o dai suoi familiari, e per gli immobili acquisiti per successione — indipendentemente dal fatto che i lavori siano stati eseguiti dal defunto o dall’erede.
Come Si Calcola la Plusvalenza Immobiliare
Il calcolo della plusvalenza immobiliare segue una formula chiara, anche se nella pratica può diventare complesso per via delle numerose voci deducibili.
La formula base:
Plusvalenza = Prezzo di vendita − (Costo di acquisto + Spese inerenti documentate)
Il costo complessivo non coincide sempre con il solo prezzo pagato al venditore, perché può includere spese accessorie e costi che hanno incrementato il valore dell’immobile, come il compenso e le spese del notaio per l’atto di acquisto.
Un esempio pratico:
Acquisti a 200.000 €, sostieni 20.000 € di lavori documentati e 4.000 € di costi accessori riconducibili all’acquisto; rivendi a 260.000 €. Il costo complessivo diventa 224.000 € e la plusvalenza è 36.000 € (260.000 – 224.000).
Quali spese si possono detrarre dal calcolo
Le spese deducibili sono quelle che hanno contribuito all’acquisto o al miglioramento dell’immobile. Rientrano tipicamente:
- Parcella del notaio per l’atto di acquisto
- Imposte pagate al momento dell’acquisto (imposta di registro, IVA, ipotecaria, catastale)
- Spese di intermediazione immobiliare sostenute all’acquisto
- Lavori di ristrutturazione straordinaria documentati con fatture (quelli che hanno modificato radicalmente l’immobile o aumentato il suo valore)
- Spese tecniche connesse ai lavori
Non sono invece deducibili le commissioni pagate all’agenzia immobiliare in fase di vendita, né le spese di ordinaria manutenzione dell’immobile, come per esempio quelle relative al rifacimento dell’impianto elettrico senza modifiche strutturali.
La Tassazione: Imposta Sostitutiva o IRPEF Ordinaria?
Quando la plusvalenza è imponibile, il contribuente può scegliere tra due modalità di tassazione, ognuna con vantaggi e svantaggi.
Imposta sostitutiva del 26%
La modalità più semplice e spesso la più conveniente è chiedere al notaio, durante il rogito, di applicare l’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza. Il notaio trattiene la somma e la versa direttamente all’Agenzia delle Entrate. Questa opzione è vantaggiosa perché la plusvalenza non confluisce nel reddito IRPEF e quindi non incide sulle aliquote ordinarie.
Questa possibilità riguarda le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di fabbricati e terreni agricoli acquistati, costruiti o ricevuti in donazione da non più di 5 anni.
Tassazione ordinaria IRPEF
In alternativa, la plusvalenza può essere dichiarata nel modello 730 o Redditi PF come “reddito diverso”. In questo caso viene sommata al reddito complessivo del contribuente e tassata secondo gli scaglioni IRPEF progressivi: 23% fino a 28.000 €, 35% da 28.000 a 50.000 €, 43% oltre i 50.000 €.
Nel caso in cui l’immobile venduto sia di proprietà di più persone, ognuno potrà scegliere di pagare l’imposta che risulta meno onerosa in base alla propria situazione soggettiva. Chi ha redditi bassi potrebbe convenirgli la tassazione ordinaria; chi invece ha redditi elevati troverà quasi sempre più conveniente l’imposta sostitutiva fissa al 26%.
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La Plusvalenza immobiliare da Superbonus: La Novità Più Importante degli Ultimi Anni
La modifica normativa più rilevante degli ultimi anni riguarda gli immobili ristrutturati con il Superbonus. È un tema che merita un approfondimento a parte.
La regola dei 10 anni
La nuova norma prevede che per chi vende un immobile che è stato ristrutturato utilizzando il Superbonus, la tassazione della plusvalenza è calcolata sui 10 anni precedenti. Di fatto si amplia l’orizzonte temporale durante il quale è possibile tassare la plusvalenza, mantenendo però le stesse cause di esenzione previste dalla normativa.
La plusvalenza tassabile si origina a prescindere dal fatto che sia stato effettuato un intervento per il quale sia stata concessa la detrazione 110%, in quanto la nuova tassazione riguarda anche gli interventi per i quali il Superbonus è concesso con aliquote del 90% (nel 2023), del 70% (nel 2024) e del 65% (nel 2025).
Come si trattano le spese del Superbonus nel calcolo
Questo è il punto più tecnico e delicato. Il trattamento delle spese dipende da come si è fruito del bonus e da quando i lavori sono stati conclusi rispetto alla data di vendita.
In tutti i casi in cui l’immobile è stato ristrutturato con il Superbonus al 110% e si è optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura, le spese di ristrutturazione, ai fini del calcolo della plusvalenza, vengono considerate nel seguente modo: per gli interventi realizzati tra i 5 e i 10 anni precedenti la vendita dell’immobile si considera solo il 50% del valore della ristrutturazione.
La regola che limita l’aumento della plusvalenza vale però solo per il Superbonus 110%. Ogni altro costo inerente al bene ceduto può essere portato per intero ad aumento del prezzo di acquisto, compresi i costi relativi all’intervento Superbonus 110% non oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, e i costi relativi agli altri superbonus al 90%, 70% e 65%.
Solo la prima cessione è tassata
La nuova plusvalenza “consegue solo in relazione alla prima cessione a titolo oneroso, all’atto della quale i lavori si siano conclusi da non più di dieci anni”, e non anche alle eventuali successive cessioni dell’immobile.
Plusvalenza immobiliare su Terreni Edificabili: Regole Speciali
I terreni edificabili seguono una logica diversa rispetto ai fabbricati.
Nella cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, l’imponibilità della plusvalenza non soggiace a condizioni e si ricollega al semplice intervento della destinazione edificatoria in sede di pianificazione urbanistica dei terreni ceduti. In altre parole, un terreno edificabile genera sempre plusvalenza tassabile, a prescindere da quanti anni lo si possiede.
Per i terreni edificabili, la plusvalenza si determina conteggiando la differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. Il prezzo di acquisto è aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili.
La rivalutazione dei terreni (novità Legge di Bilancio 2025)
La Legge di Bilancio 2025 introduce il regime fiscale permanente per la rivalutazione dei terreni. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata aumentata al 18% e non sarà più necessario attendere proroghe annuali per accedere alla rivalutazione, poiché questa diventa strutturale.
Entro il 30 novembre di ciascun anno, i contribuenti possono rivalutare i terreni posseduti al 1° gennaio, pagando il 18% del loro valore risultante da apposita perizia di stima. Il perito deve giurare la perizia davanti a un notaio entro il 30 novembre, oppure in alternativa il giuramento può avvenire in tribunale.
Un Esempio Completo di Calcolo
Per rendere tutto più concreto, ecco un esempio pratico step-by-step.
Dati:
- Acquisto nel 2021 a 200.000 €
- Spese notarili e imposte all’acquisto: 5.000 €
- Ristrutturazione straordinaria documentata: 15.000 €
- Vendita nel 2025 a 270.000 €
Calcolo:
- Costo complessivo: 200.000 + 5.000 + 15.000 = 220.000 €
- Plusvalenza lorda: 270.000 − 220.000 = 50.000 €
- Imposta sostitutiva al 26%: 13.000 €
Se invece si scegliesse la tassazione IRPEF ordinaria e il contribuente avesse un reddito annuo di 40.000 €, la plusvalenza verrebbe tassata in parte al 35% e in parte al 43%, risultando più onerosa. In questo caso, l’imposta sostitutiva è chiaramente la scelta migliore.
Come si Paga la Plusvalenza immobiliare: Procedura Pratica
Per l’imposta sostitutiva, non bisogna occuparsi di nulla autonomamente: fa tutto il notaio. Al momento del rogito, il notaio calcola le tasse da pagare e si occupa personalmente di versarle all’Agenzia delle Entrate per nome e conto del venditore.
Per la tassazione IRPEF ordinaria, invece, la plusvalenza va dichiarata nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è avvenuta la vendita, sotto la voce “redditi diversi” nel quadro RL (modello 730) o quadro RL/RT (modello Redditi PF).
Consigli Pratici Prima di Vendere
Prima di vendere, conviene raccogliere e ordinare i documenti che permettono di ricostruire acquisto, spese e utilizzo dell’immobile. In particolare: atti notarili, fatture e pagamenti tracciabili dei lavori, documenti sulle spese di acquisto e, se presenti, quelli relativi all’intermediazione e alla residenza.
Ecco alcune indicazioni operative utili:
Verifica la data esatta di acquisto. Il calcolo dei 5 anni (o 10 anni per il Superbonus) è computato dalla data del rogito di acquisto, non dalla data del preliminare o del pagamento. Anche un solo giorno fa differenza.
Documenta tutte le spese. Conserva fatture, bonifici, ricevute notarili e qualsiasi pagamento tracciabile relativo a lavori di ristrutturazione. Ogni euro di spesa documentata riduce la base imponibile.
Valuta le due opzioni fiscali. Prima del rogito, chiedi al notaio o a un commercialista una simulazione di entrambe le ipotesi — imposta sostitutiva al 26% vs. IRPEF ordinaria — per capire qual è la più conveniente in base al tuo reddito.
Se hai usato il Superbonus, fatti assistere. Il calcolo della plusvalenza in presenza di lavori agevolati è particolarmente complesso e dipende da molte variabili: percentuale di detrazione usata, modalità di fruizione (detrazione diretta, cessione del credito, sconto in fattura), distanza temporale tra fine lavori e vendita.
Se c’è il dubbio di rientrare in un caso imponibile, è prudente chiedere una simulazione a un professionista: spesso basta una verifica rapida per capire se conviene aspettare una certa data, se esistono i requisiti per l’esenzione e se è preferibile l’IRPEF ordinaria o l’imposta sostitutiva.
Riepilogo: Tabella delle Principali Situazioni
| Situazione | Plusvalenza tassabile? |
|---|---|
| Vendita dopo 5 anni dall’acquisto | No |
| Vendita entro 5 anni – prima casa con residenza per la maggior parte del tempo | No |
| Vendita entro 5 anni – seconda casa o prima casa senza requisiti | Sì – 26% o IRPEF |
| Immobile ereditato (successione) | No |
| Immobile ricevuto in donazione | Dipende dalla data di acquisto del donante |
| Terreno edificabile (qualsiasi durata) | Sì – sempre tassata |
| Immobile con Superbonus venduto entro 10 anni dalla fine lavori | Sì – 26% (con eccezioni) |
| Prima casa con Superbonus adibita a residenza principale per la maggior parte dei 10 anni | No |
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Conclusioni
La plusvalenza immobiliare è un tema che riguarda molti più venditori di quanto si pensi, eppure spesso viene scoperta solo durante la fase notarile, quando è troppo tardi per pianificarla. Conoscere in anticipo le regole — in particolare il limite dei 5 anni, le esenzioni per la prima casa, e le nuove norme sul Superbonus — permette di prendere decisioni consapevoli e, in molti casi, di evitare del tutto l’imposta con una pianificazione adeguata dei tempi di vendita.
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 e 2025 hanno reso il quadro normativo più articolato, soprattutto per chi ha eseguito interventi agevolati. In questi casi, il consiglio è sempre quello di affidarsi a un notaio o a un commercialista esperto prima di mettere l’immobile sul mercato.
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Articolo aggiornato a marzo 2026. Le informazioni contenute hanno scopo puramente informativo e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato. La normativa fiscale è soggetta a modifiche: verifica sempre le disposizioni vigenti al momento della vendita.